sabato 10 novembre 2007

Mobbing: informare e contrattare

Mobbing: è il risultato del perpetrarsi di comportamenti, atti, di carattere vessatorio che riguardano sia la prestazione lavorativa che la tutela dell'integrità della persona in tutti i suoi aspetti, compreso quello sessuale.
Su questo tema si è discusso ieri in un convegno organizzato dalla consigliera di parità della PAT Eleonora Stenico con il contributo di molti economisti e studiosi del tema e la presenza dell’Assessora Berasi e dalla vicepresidente Cogo che si sono impegnate nel sostenere le iniziative di prevenzione atte a combattere anche sul paino sociale e all’interno della famiglia le situazione di mobbing.
Gli argomenti portati alla discussione sono stati molti ed interessanti anche se nessuno ha affrontato la questione centrale e cioè che l'aumento delle forme di mobbing son anche il risultato del venir meno della solidarietà e quindi di quel processo di individualizzazione del salario e del lavoro che inevitabilmente comporta l'esposizione del lavoratore alle forme vessatorie.
Allora, se è importante ed auspicabile l'apertura di una sportello per il mobbing non va dimenticata, da parte delle forze sindacali di rilanciare la contrattazione collettiva dando nuovamente ruolo e titolarità reale sulle condizioni di lavoro sul posto di lavoro.
Infatti, non possiamo nasconderci dietro i dati generali che colloca l'Italia sotto la media Europea (4% rispetto al 16% dell’Inghilterra) in quanto questo dato, a mio avviso, è il risultato della forte presenza della contrattazione collettiva presente in Italia rispetto all'Europa.
La professoressa Scarponi è invece intervenuta sulla rilevanza giuridica e penale oltre che sulle responsabilità dell’azienda nei comportamenti di mobbing.
Comportamenti che riguardano le discriminazioni, le molestie sessuali in quanto violano l’integrità fisica e mentale della persona
Rientrano nel mobbing anche quelle vessazioni finalizzate alle dimissione del lavoratore, la violazione di norme contrattuale trasferimento, l’apertura posta, il demansionamento, comportamenti vessatori, visite fiscali e provvedimenti disciplinari eccessivi, l'isolamento, le battute pesanti, mansioni impossibili atte a distruggere e degradare la vittima. E’ però necessario valutare la pretestuosità del provvedimento, il concetto di ritorsione o il grado di ripetitività della frequenza e durata del fattispecie di mobbing altrimenti rientra nel normale rapporto di lavoro.
Importante è che questa discussione esca dalle mura della individualità per essere patrimonio comune delle lavoratrici e dei lavoratori, dei delegati/e e dell’intera organizzazione sindacale.
Per questo, la Filcams Cgil del Trentino, in accordo con la Consigliera di parità, ha in procinto un corso di formazione per delegate sul tema della condizione lavorativa della donna nel settore del commercio. Un corso finalizzato a fornire gli strumenti contrattuali e legislativi per coniugare tempi di lavoro e tempi di vita ma anche per dare quel bagaglio di informazioni e di strumenti necessario per contrastare le varie forme di mobbing. Dalla conoscenza delle norme legislative, dagli orientamenti giurisprudenziali alle normative previste dalle direttive europee in tema di parità e di discriminazione.
Ezio Casagranda - Filcams Cgil del Trentino
Trento, 10 novembre 2007

1 commento:

Anonimo ha detto...

www.areagiuridica.com ,per la libera divulgazione,reca illegittimo demansionamento estromissione eliminazione di una lavoratore dallo ufficio,condanna datoriale al REINTEGRO esclusivamente nelle precedenti mansioni svolte, ESEGUITO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO,ritenuto nullo dal I°giudicante e dal tribunale collegiale il quale reputa necessario il giudizio di ottemperanza,a sentenza passata in giudicato (fra 10-15 anni).